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Reazioni alla legge bavaglio

Google Italia: Siamo nuovamente di fronte ad un provvedimento legislativo che va ad impattare sul mezzo di comunicazione Internet, senza tenere conto della sua specificità.
Stiamo parlando del comma 28 dell’articolo 1 del disegno di legge a proposito delle “Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali”, su cui il Governo ha posto ieri la questione di fiducia. Questa norma mira ad estendere anche ai “siti informatici” le procedure di rettifica delle informazioni ritenute non veritiere o lesive della reputazione dei soggetti coinvolti, finora applicate ai mezzi di informazione tradizionali”. In pratica un blogger amatoriale viene equiparato come responsabilità al direttore responsabile di un qualsiasi quotidiano nazionale. L’utilizzo dell’espressione generica “siti informatici” è molto preoccupante, in quanto sembra comprendere sia tutti coloro che producono contenuti, siano essi operatori professionali (ad esempio, la testate giornalistiche online) o semplici utenti (ad esempio, i blogger amatoriali), sia le piattaforme che ospitano questi contenuti, come ad esempio i motori di ricerca, le piattaforme di contenuti creati dagli utenti come YouTube ed i social network come Facebook. Ai gestori di siti, pagine web e blog amatoriali non dovrebbero essere richiesti adempimenti propri dei mezzi di informazione professionali e quindi sproporzionati rispetto ad attività di tipo amatoriale o comunque non lucrative.

Istituto per le politiche dell’innovazione: È una brutta legge sotto ogni profilo la si guardi ed è probabilmente frutto, in pari misura, dell’analfabetismo informatico, della tecnofobia e della ferma volontà di controllare la Rete degli uomini del Palazzo [..] Il senso dell’obbligo di rettifica previsto nella vecchia legge sulla stampa risiede nella circostanza che in sua assenza il cittadino che si senta diffamato o avverta l’esigenza di “rettificare” un’informazione diffusa da un giornale non potrebbe farlo o meglio resterebbe esposto all’arbitrio del direttore della testata, libero di pubblicare o non pubblicare la rettifica. Non è così, tuttavia, nella più parte dei casi in Rete dove – salvo eccezioni – chiunque può pubblicare una precisazione, un commento, un altro video o, piuttosto, condividere un link su un profilo di Facebook per replicare e/o rettificare l’altrui pensiero. È questo il bello dell’informazione non professionale online ed è questa una delle ragioni per le quali l’informazione in Rete è – sebbene ancora per poco – più libera di quanto non lo sia quella tradizionale.

Elvira Berlingieriesperta di diritto delle nuove tecnologie: A dirla tutta, le leggi già prevedono che a richiesta del magistrato i contenuti eventualmente diffamatori vengano rimossi. Ed è ragionevolmente più efficace auspicare che nel web si operi una rimozione invece che una rettifica. La rettifica ha un suo senso nei mezzi di comunicazione tradizionali. Ha, cioè, lo scopo di porre rimedio a un fatto accaduto nel passato e che si è perpetrato attraverso mezzi fisici, “analogici”, che per loro natura non possono essere modificabili. È impossibile, per fare un esempio chiaro, pretendere che venga rimosso un articolo pubblicato su un giornale cartaceo uscito ieri o un anno fa. L’unica soluzione è rettificare sul giornale di dopodomani. Sul web una reputazione lesa sarebbe meglio tutelata da una rimozione o correzione, anziché da una rettifica che interviene entro i due giorni seguenti la richiesta e che, quindi, ha la potenziale attitudine di continuare a ledere la reputazione della persona offesa. Senza considerare il fatto che la rettifica potrebbe addirittura aumentare la potenzialità lesiva dell’articolo originale, in quanto può essere letta da un’audience che non aveva avuto conoscenza del contenuto lesivo.
Se il problema è ineliminabile sul cartaceo o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione trasmesso con un palinsesto in un determinato momento della giornata, sul web dunque la situazione è profondamente diversa. E, potremmo aggiungere, non lo è solo perché la tutela dell’offeso si può ottenere con la rimozione dell’evento che lo ha leso, ma anche perché nel web è molto più semplice per l’offeso ribattere a una falsa notizia prendendo la parola attraverso un proprio sito, blog, social network o addirittura commentando – laddove possibile – a margine del contenuto stesso.

Articolo 21: La tutela dell’informazione in ambito comunitario arriva al punto che la stessa Corte europea ha dato risalto all’interesse generale alla divulgazione dei documenti nonostante la loro provenienza illecita.
Per quanto riguarda invece i siti di informazione “non tradizionali” costituiti perlopiù da semplici utenti (blogger amatoriali) va evidenziato che:
La norma proposta è in violazione di uno dei principi fondamentali espressi dalla nostra carta costituzionale (art. 21 Cost.) che autorizza la libera manifestazione di pensiero in tutte le sue forme salvo che non si tratti di attività contrarie al buon costume.
In caso di informazione veicolata attraverso siti informatici “non tradizionali”, la norma in vigore (art. 16, D.Lgs. 70/2003) dichiara che il prestatore del servizio (hoster) non è responsabile dei contenuti memorizzati salvo che non sia a conoscenza dell’illiceità dell’informazione. Con “informazione illecita” si intende una informazione contraria alla legge: le informazioni non veritiere o lesive della persona non sono sempre illecite.
L’articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sancisce, infatti, che il diritto alla libertà di espressione, tra cui si menziona la libertà di ricevere informazioni (dalle fonti della notizia), è tutelato senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche.
Ulteriore criticità è la concreta applicazione della norma proposta relativamente a:
La definizione e identificazione di siti di informazione, poiché la norma stessa risulterebbe di difficile applicazione nel caso di piattaforme che tipicamente ospitano contenuti realizzati da utenti terzi, perlopiù non identificabili direttamente ma tramite un indirizzo e-mail, come Youtube, Facebook, ecc.
La vigilanza per il rispetto del dettato normativo, soggetta ad eccessiva discrezionalità, o che rischierebbe di creare facili discriminazioni tra alcuni siti, probabilmente i più diffusi o gestiti da utenti “scomodi” rispetto all’intero universo dei blogger presenti in rete.

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giu  09
12
alle 12:29
da sonia

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di domenico il 01/1/70

i sacrifici debbono farli le banche le assicurazioni le grosse industrie petrolifere, stipendi de...


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2 Commenti to “Reazioni alla legge bavaglio”

  1. antoniolotierzo dice:

    Insieme all’art. 21 della Costituzione, salviamo lo
    spirito della democrazia come possibilità di accesso
    alle notizie criminali che ci fasciano ogni giorno.
    Perchè i ” governanti” collusi con i poteri criminali non
    fanno un decreto che preveda il versamento di tasse pari almeno al venti per cento dell’economia sommersa
    e strategicamente camorristica? A L

  2. domenico dice:

    i sacrifici debbono farli le banche le assicurazioni le grosse industrie petrolifere, stipendi dei parlamentari senatori onorevoli regionali e provinciali ridotti del 60%, luce, acqua, gas, carburanti, tassa sui rifiuti, questi i punti dove mettere mano per far respirare le famiglie mono e per i più fortunati con due redditi. Smettiamolo di addossare tutto ai più poveri, lo so che la storia insegna, ma a volte possono essere scritte delle pagine nuove, delle scelte di alta responsabilità visto il brutto periodo, ma le persone che ci governano sono ottuse e allora l’unica fine sarà quella già letta nei libri di storia

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